Le agevolazioni Fiscali
Negli ultimi mesi del 2000 le agevolazioni sui mezzi
di trasporto destinati alle persone con disabilità sono
state profondamente modificate. E' stata ampliata la platea dei
potenziali beneficiari, estendendo i benefici fiscali, precedentemente
riservati alle persone con disabilità motoria, anche ai
non vedenti, ai sordomuti e ai disabili psichici e mentali.
Quali agevolazioni?
I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo possono
contare su quattro benefici fiscali:
l'IVA agevolata,
la detraibilità IRPEF,
l'esenzione dal pagamento del bollo auto
l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
L'IVA agevolata (4%) è riservata ai veicoli con
cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e 2800
centimetri cubici, se con motore diesel, che rientrino in una
delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto
promiscuo, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o
specifico. Si può beneficiare di questa agevolazione solo
una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico
Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio.
La detrazione IRPEF, che può essere fatta valere al
momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% della
spesa sostenuta per l'acquisto e l'eventuale adattamento del mezzo
di trasporto. Questa cifra va sottratta dall'imposta lorda che,
per quell'anno, si deve all'erario e può essere suddivisa
in quattro quote annuali di pari importo. La spesa ammissibile
alla detrazione è di 35 milioni di lire (al 19%). La detrazione
spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo
sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro
Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere
nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del
mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione,
ma sottraendo dalla spesa di 35 milioni, il relativo rimborso
assicurativo. Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro
anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria
manutenzione; sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli
interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi
di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio
assicurativo, il carburante e il lubrificante.
L'esenzione dal pagamento del bollo auto spetta
su un solo veicolo per volta, senza limiti di cilindrata; per
accedere a questo beneficio bisogna presentare una specifica domanda
agli uffici periferici del Ministero delle finanze, allegando
la documentazione prevista. Anche in questo caso sono previsti
gli stessi limiti di cilindrata fissati per l'IVA agevolata (2000
cc motore a benzina, 2800 motore diesel).
L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
(es. IET, APIET ecc.) spetta sia in occasione dell'acquisto
di un veicolo nuovo che di un veicolo usato.
Su quali veicoli?
Ferme restando le limitazioni di cilindrata (2000 cc a benzina,
2800 cc diesel) previste per l'IVA agevolata, solo alcune tipologie
di veicoli sono ammesse ai benefici fiscali e tributari. Possono
fruirne le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli
per trasporti specifici. Per i disabili psichici, mentali o motori
è possibile inoltre accedere alle agevolazioni anche se
i veicoli sono motocarrozzette a tre ruote, motoveicoli per trasporto
promiscuo o per trasporti specifici. Infine le spese sostenute
a partire dal 2001 per l'acquisto di caravan, potranno essere
detratte in sede di denuncia dei redditi; sugli stessi veicoli
si continua tuttavia a pagare l'IVA al 20%.
Chi ha diritto alle agevolazioni?
Tutte le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità,
o ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico.
Il disabile può essere considerato "fiscalmente a
carico" quando non percepisce un reddito annuo superiore
ai 5.500.000 di lire e convive con il familiare che intende avvalersi
delle agevolazioni fiscali e tributarie. Non costituiscono reddito
le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni
o gli assegni erogati agli invalidi civili.
A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici
fiscali concessi, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione
e la documentazione da presentare.
La documentazione per:
Disabilità motorie Disabilità motorie
con gravi difficoltà di deambulazione
Disabilità psichiche o mentali
Disabilità sensoriali (non vedenti e sordomuti)
Disabili motori
Ai fini delle agevolazioni fiscali rientrano nella categoria dei
disabili motori:
i disabili titolari di patenti speciali con ridotte
o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare
particolari dispositivi di guida.
I disabili che abbiano richiesto la patente speciale
e che sono in possesso di certificato di idoneità alla
guida.
I disabili motori che per la natura della loro menomazione
o perché minorenni non possono conseguire la patente di
guida speciale e che quindi devono essere trasportati o accompagnati
da terzi.
Nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una
grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda
da una pluriamputazione, gli interessati, o i familiari che li
abbiano in carico fiscale, devono obbligatoriamente adattare il
mezzo al trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali.
I veicoli destinati al trasporto di disabili, per essere considerati
tali, devono essere opportunamente allestititi con almeno uno
degli adattamenti previsti dal Ministero dei Trasporti e cioè:
1. pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
2. scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
3. braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
4. paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
5. sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
6. sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema
di ritenuta (cinture di sicurezza);
7. portiera/e scorrevole/i.
Per i veicoli adattati alla guida possono essere
considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie (ad esempio
il cambio automatico), purché tali dispositivi siano riportati
come prescrizione nella patente di guida o nel foglio rosa. Inoltre
gli allestimenti al trasporto debbono essere caratterizzati da
un collegamento permanente al veicolo, ma ha anche affermato che
questi devono essere tali da comportare effettivi adattamenti:
quindi non possono essere semplici aggiunte di normali "optionals",
ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già
previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi, in
alternativa, a richiesta.
Documentazione
Per l'IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi
vende il veicolo) o all'ufficio doganale:
Fotocopia della patente speciale,
richiesta avanzata per l'ottenimento della stessa; nel caso del
disabile "trasportato" tale documento non è richiesto.
Certificazione attestante l'invalidità o l'handicap di
carattere motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate
a tali accertamenti.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione)
attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato
dall'applicazione dell'IVA agevolata.
Atto attestante (copia della denuncia dei redditi
o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico,
nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.
L''IVA agevolata deve essere applicata anche alle
prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati,
e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli.
La documentazione necessaria per accedere a quest'ultima agevolazione
è una autodichiarazione in cui l'acquirente specifica che
l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità
motorie e, se necessario, che il disabile è fiscalmente
a carico.
Per l'IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre
della seguente documentazione:
Certificato di handicap rilasciato (ex art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104) oppure altra certificazione rilasciato da una Commissione
pubblica da cui risulti la ridotta o impedita capacità
motoria.
Tale documentazione, qualora non se ne disponga già, può
essere richiesta all'ASL di competenza.
Fattura del veicolo e dell'eventuale adattamento
alla guida o al trasporto.
Per l'esenzione dal bollo auto
Per accedere a questi benefici è necessario presentare
la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero
delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente
documentazione:
Copia della carta di circolazione dalla quale risultano
gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente)
i dispositivi di guida applicati al veicolo.
Copia della patente speciale (non richiesta se il
mezzo è adattato al trasporto).
Atto attestante (copia della denuncia dei redditi
o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico
dell'intestatario del veicolo, ove necessario; il disabile che
non è fiscalmente a carico di nessuno non deve presentare
alcun documento e ha diritto comunque all'esenzione e alle altre
agevolazioni (es. IVA agevolata).
Copia del certificato di invalidità o di
handicap, rilasciato da una Commissione pubblica, ove sia indicato
o si possa evincere che la disabilità comporta "ridotte
o impedite capacità motorie permanenti".
Disabilità motorie con gravi difficoltà di
deambulazione
Le persone con disabilità motoria che comporti una grave
difficoltà di deambulazione o che derivi da una pluriamputazione,
non devono obbligatoriamente adattare il veicolo per poter accedere
alle agevolazioni fiscali. Tali condizioni devono essere dimostrate
esibendo il certificato di handicap grave rilasciato, dalla ASL
competente, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge 104.
Questo documento non va confuso con il certificato di invalidità.
Documentazione
Per l'IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi
vende il veicolo) o all'ufficio doganale:
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione)
attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato
dell'applicazione dell'IVA agevolata.
Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento
attestante che il disabile è fiscalmente a carico (copia
della denuncia dei redditi o autocertificazione).
Documentazione sanitaria:
i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione,
o pluriamputati, devono presentare il verbale di accertamento
dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal
quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap
grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del
1992) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che
comportano una limitazione permanente della deambulazione.
L'IVA agevolata deve essere applicata anche alle
prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati,
e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli.
La documentazione necessaria per accedere a quest'ultima agevolazione
è una autodichiarazione in cui l'acquirente specifica che
l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità
motorie e, se necessario, che il disabile è fiscalmente
a carico.
Per l'IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre
della seguente documentazione:
verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla
commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto
si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3,
dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie
(comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione
permanente della deambulazione.
Fattura del veicolo.
Per l'esenzione dal bollo auto
Per accedere a questi benefici è necessario presentare
la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero
delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente
documentazione:
i disabili con grave limitazione della capacità
di deambulazione, o pluriamputati, devono presentare il verbale
di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica
presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione
di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge
n. 104 del 1992) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni)
che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento
attestante che il disabile è fiscalmente a carico (copia
della denuncia dei redditi o autocertificazione).
Copia della carta di circolazione.
Disabili psichici o mentali
Le persone con disabilità mentale e psichica sono state
ammesse solo di recente alle agevolazioni fiscali sui veicoli.
In questi casi i benefici vengono concesse senza l'obbligo di
adattamento del veicolo. Vi è tuttavia un'altra condizione:
il disabile deve essere un invalido civile titolare di indennità
di accompagnamento. Sono esclusi quindi i disabili titolari di
indennità di frequenza.
Documentazione
Per l'IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi
vende il veicolo) o all'ufficio doganale:
Certificazione attestante l'invalidità rilasciata da Commissioni
pubbliche deputate a tale accertamento; dalla certificazione deve
risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento.
In aggiunta deve essere prodotto anche il certificato di handicap
grave previsto dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione)
attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato
dall'applicazione dell'IVA agevolata.
Atto attestante (copia della denuncia dei redditi
o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico,
nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.
Per l'IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre
della seguente documentazione:
Certificazione attestante l'invalidità rilasciata
da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento; dalla certificazione
deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento.
In aggiunta deve essere prodotto anche il certificato di handicap
grave previsto dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992.
Fattura del veicolo.
Per l'esenzione dal bollo auto
Per accedere a questi benefici è necessario presentare
la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero
delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente
documentazione:
Certificazione attestante l'invalidità rilasciata
da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento; dalla certificazione
deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento.
In aggiunta deve essere prodotto anche il certificato di handicap
grave previsto dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992.
Atto attestante che il disabile è fiscalmente
a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo
(es. fotocopia della prima pagina dell'ultimo Modello 730 o Unico
o autocertificazione).
Disabilità sensoriali (non vedenti e sordomuti)
I non vedenti e i sordomuti possono godere delle agevolazioni
legate all'acquisto e al possesso di veicoli anche se non adattati
al trasporto. I non vedenti e i sordomuti possono accedere ai
benefici solo in caso di acquisto di autovetture, autoveicoli
per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. Non è
concessa quindi nessuna agevolazione relativamente ai motoveicoli.
Non è prevista, inoltre, per questa categoria di disabili,
l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
Documentazione
Per l'IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi
vende il veicolo) o all'ufficio doganale:
Certificazione attestante la cecità, parziale
o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche
deputate a tali accertamenti.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione)
attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato
dall'applicazione dell'IVA agevolata.
Atto attestante (copia della denuncia dei redditi
o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico,
nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.
Per l'IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre
della seguente documentazione:
Certificazione attestante la cecità, parziale
o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche
deputate a tali accertamenti.
Fattura del veicolo.
Per l'esenzione dal bollo auto
Per accedere a questi benefici è necessario presentare
la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero
delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente
documentazione:
Certificazione attestante la cecità, parziale
o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche
deputate a tali accertamenti.
Atto attestante (copia della denuncia dei redditi
o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico,
nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo (es. fotocopia
della prima pagina dell'ultimo Modello 730 o Unico).
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