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Agevolazioni fiscali

 

Le agevolazioni Fiscali

Negli ultimi mesi del 2000 le agevolazioni sui mezzi di trasporto destinati alle persone con disabilità sono state profondamente modificate. E' stata ampliata la platea dei potenziali beneficiari, estendendo i benefici fiscali, precedentemente riservati alle persone con disabilità motoria, anche ai non vedenti, ai sordomuti e ai disabili psichici e mentali.

Quali agevolazioni?
I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su quattro benefici fiscali:
l'IVA agevolata,
la detraibilità IRPEF,
l'esenzione dal pagamento del bollo auto
l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.


L'IVA agevolata (4%) è riservata ai veicoli con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico. Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio.


La detrazione IRPEF,
che può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'eventuale adattamento del mezzo di trasporto. Questa cifra va sottratta dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo. La spesa ammissibile alla detrazione è di 35 milioni di lire (al 19%). La detrazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 35 milioni, il relativo rimborso assicurativo. Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione; sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto spetta su un solo veicolo per volta, senza limiti di cilindrata; per accedere a questo beneficio bisogna presentare una specifica domanda agli uffici periferici del Ministero delle finanze, allegando la documentazione prevista. Anche in questo caso sono previsti gli stessi limiti di cilindrata fissati per l'IVA agevolata (2000 cc motore a benzina, 2800 motore diesel).


L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET ecc.) spetta sia in occasione dell'acquisto di un veicolo nuovo che di un veicolo usato.

Su quali veicoli?
Ferme restando le limitazioni di cilindrata (2000 cc a benzina, 2800 cc diesel) previste per l'IVA agevolata, solo alcune tipologie di veicoli sono ammesse ai benefici fiscali e tributari. Possono fruirne le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici. Per i disabili psichici, mentali o motori è possibile inoltre accedere alle agevolazioni anche se i veicoli sono motocarrozzette a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. Infine le spese sostenute a partire dal 2001 per l'acquisto di caravan, potranno essere detratte in sede di denuncia dei redditi; sugli stessi veicoli si continua tuttavia a pagare l'IVA al 20%.


Chi ha diritto alle agevolazioni?
Tutte le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità, o ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico.
Il disabile può essere considerato "fiscalmente a carico" quando non percepisce un reddito annuo superiore ai 5.500.000 di lire e convive con il familiare che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.
A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare.
La documentazione per:

Disabilità motorie Disabilità motorie con gravi difficoltà di deambulazione

Disabilità psichiche o mentali

Disabilità sensoriali (non vedenti e sordomuti)


Disabili motori


Ai fini delle agevolazioni fiscali rientrano nella categoria dei disabili motori:

i disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida.

I disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida.

I disabili motori che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere trasportati o accompagnati da terzi.
Nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione, gli interessati, o i familiari che li abbiano in carico fiscale, devono obbligatoriamente adattare il mezzo al trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali.
I veicoli destinati al trasporto di disabili, per essere considerati tali, devono essere opportunamente allestititi con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero dei Trasporti e cioè:

1. pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
2. scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
3. braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
4. paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
5. sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
6. sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
7. portiera/e scorrevole/i.

Per i veicoli adattati alla guida possono essere considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie (ad esempio il cambio automatico), purché tali dispositivi siano riportati come prescrizione nella patente di guida o nel foglio rosa. Inoltre gli allestimenti al trasporto debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, ma ha anche affermato che questi devono essere tali da comportare effettivi adattamenti: quindi non possono essere semplici aggiunte di normali "optionals", ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi, in alternativa, a richiesta.

Documentazione


Per l'IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all'ufficio doganale:

Fotocopia della patente speciale,
richiesta avanzata per l'ottenimento della stessa; nel caso del disabile "trasportato" tale documento non è richiesto.
Certificazione attestante l'invalidità o l'handicap di carattere motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata.

Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.

L''IVA agevolata deve essere applicata anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli. La documentazione necessaria per accedere a quest'ultima agevolazione è una autodichiarazione in cui l'acquirente specifica che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico.

Per l'IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:


Certificato di handicap rilasciato (ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) oppure altra certificazione rilasciato da una Commissione pubblica da cui risulti la ridotta o impedita capacità motoria.
Tale documentazione, qualora non se ne disponga già, può essere richiesta all'ASL di competenza.

Fattura del veicolo e dell'eventuale adattamento alla guida o al trasporto.

Per l'esenzione dal bollo auto
Per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente documentazione:

Copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo.

Copia della patente speciale (non richiesta se il mezzo è adattato al trasporto).

Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, ove necessario; il disabile che non è fiscalmente a carico di nessuno non deve presentare alcun documento e ha diritto comunque all'esenzione e alle altre agevolazioni (es. IVA agevolata).

Copia del certificato di invalidità o di handicap, rilasciato da una Commissione pubblica, ove sia indicato o si possa evincere che la disabilità comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti".


Disabilità motorie con gravi difficoltà di deambulazione


Le persone con disabilità motoria che comporti una grave difficoltà di deambulazione o che derivi da una pluriamputazione, non devono obbligatoriamente adattare il veicolo per poter accedere alle agevolazioni fiscali. Tali condizioni devono essere dimostrate esibendo il certificato di handicap grave rilasciato, dalla ASL competente, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge 104. Questo documento non va confuso con il certificato di invalidità.

Documentazione


Per l'IVA

Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all'ufficio doganale:
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dell'applicazione dell'IVA agevolata.
Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione).

Documentazione sanitaria:
i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, devono presentare il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

L'IVA agevolata deve essere applicata anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli. La documentazione necessaria per accedere a quest'ultima agevolazione è una autodichiarazione in cui l'acquirente specifica che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico.

Per l'IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:

verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Fattura del veicolo.


Per l'esenzione dal bollo auto
Per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente documentazione:

i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, devono presentare il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione).
Copia della carta di circolazione.

Disabili psichici o mentali


Le persone con disabilità mentale e psichica sono state ammesse solo di recente alle agevolazioni fiscali sui veicoli. In questi casi i benefici vengono concesse senza l'obbligo di adattamento del veicolo. Vi è tuttavia un'altra condizione: il disabile deve essere un invalido civile titolare di indennità di accompagnamento. Sono esclusi quindi i disabili titolari di indennità di frequenza.

Documentazione


Per l'IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all'ufficio doganale:
Certificazione attestante l'invalidità rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento. In aggiunta deve essere prodotto anche il certificato di handicap grave previsto dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata.

Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.


Per l'IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:

Certificazione attestante l'invalidità rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento. In aggiunta deve essere prodotto anche il certificato di handicap grave previsto dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992.

Fattura del veicolo.


Per l'esenzione dal bollo auto

Per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente documentazione:

Certificazione attestante l'invalidità rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento. In aggiunta deve essere prodotto anche il certificato di handicap grave previsto dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992.

Atto attestante che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo (es. fotocopia della prima pagina dell'ultimo Modello 730 o Unico o autocertificazione).


Disabilità sensoriali (non vedenti e sordomuti)


I non vedenti e i sordomuti possono godere delle agevolazioni legate all'acquisto e al possesso di veicoli anche se non adattati al trasporto. I non vedenti e i sordomuti possono accedere ai benefici solo in caso di acquisto di autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. Non è concessa quindi nessuna agevolazione relativamente ai motoveicoli. Non è prevista, inoltre, per questa categoria di disabili, l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

Documentazione


Per l'IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all'ufficio doganale:

Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata.

Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.


Per l'IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:

Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.

Fattura del veicolo.


Per l'esenzione dal bollo auto
Per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente documentazione:

Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.

Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo (es. fotocopia della prima pagina dell'ultimo Modello 730 o Unico).

 

per maggiori informazioni www.fiatautonomy.com